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Aggiornato mercoledì 29 marzo 2023
Lo Statuto del Comune di Pagani - TITOLO II

ART.8 Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ART.9 Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

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ART.10 Funzionamento del consiglio comunale

Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri eletti nella prima votazione o, ove non raggiunto tale quorum, a maggioranza assoluta degli stessi a partire dalla seconda votazione, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai principi che seguono.

La riunione del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Le adunanze ordinarie e straordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno su determinazione del Sindaco, del Presidente del Consiglio e del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge.

Le adunanze, inoltre, hanno luogo per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, con esclusione ai fini del calcolo del Sindaco.

Nessun argomento può essere posto in discussione se no sia stata assicurata ad opera del Presidente un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. E’ fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni.

E’ previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

Le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature necessarie, le risorse finanziarie e proprie strutture sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli.

La gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico piano economico di gestione, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all’approvazione del Consiglio.

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ART.11 Convocazione del consiglio comunale

La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, per richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti e va consegnata alla residenza o al domicilio eletto dei singoli Consiglieri Comunali per mezzo del messo comunale, che ne fa dichiarazione, almeno cinque giorni prima della seduta per le adunanze ordinarie ed almeno tre giorni prima per quelle straordinarie. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione che non può tenersi il giorno fissato per la prima. All’avviso di convocazione va allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Nei casi di comprovata urgenza, l’avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima della seduta.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione al momento dell’invio degli avvisi di convocazione ed è reperibile presso l’istituito Ufficio della Presidenza del Consiglio durante i normali orari lavorativi e, comunque, nell’ipotesi di cui al precedente comma, deve essere disponibile per almeno una giornata lavorativa.

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ART.12 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento del Consiglio, sono consegnate al Presidente del Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali previsto dalla legge.

Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti, invitare il Sindaco a modificarlo o a integrarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

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ART.13 Consiglieri comunali

I Consiglieri Comunali rappresentano senza vincolo di mandato l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni presentate dai Consiglieri nella prima seduta utile di Consiglio Comunale, nel rispetto delle limitazioni temporali previste dal regolamento per la trattazione di tale ordine del giorno.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Ai Consiglieri comunali compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.

Il regime delle indennità di funzione prevede l’applicazione di detrazioni pari al 10% in caso di non giustificata assenza da ciascuna seduta degli organi collegiali.

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ART.14 Decadenza da consiglieri comunali

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

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ART.15 Presidenza del consiglio

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente che è eletto dall’assemblea nella prima seduta del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio che esercita a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente.

Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggio numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Qualora il Consigliere Anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l’assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale può essere sfiduciato con una mozione motivata e firmata dai due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

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ART.16 Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori istituendo nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee e speciali per finalità di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni permanenti sono disciplinate con apposito regolamento.

E’ attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari di indagine e di quelle aventi funzioni di garanzia e di controllo.

Il regolamento delle commissioni consiliari dovrà prevedere l’istituzione di almeno una commissione avente finalità di controllo e di garanzia.

Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

La commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

La partecipazione ai lavori delle Commissioni di indagine e di inchiesta è di regola limitata ai soli componenti consiliari e le sedute non sono pubbliche.

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ART.17 Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali, per l’esercizio delle attività politiche amministrative connessa all’espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.

Nella prima adunanza del nuovo consiglio, immediatamente dopo la convalida degli eletti, ogni gruppo comunica al Presidente i nomi dei propri componenti e quello del capogruppo. Per i gruppi che non vi provvedano è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

I consiglieri che, nel corso del mandato, decidano di uscire dal gruppo di appartenenza, per costituire un gruppo autonomo o confluire in un altro gruppo, hanno l’obbligo di darne comunicazione, entro la prima seduta utile del Consiglio, al Presidente, fermo restando il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo al comma precedente.

I gruppi consiliari hanno il diritto di riunirsi in locali comunali debitamente attrezzati messi a disposizione per tale scopo dal Sindaco, previa preventiva richiesta a questi inoltrata e conseguente autorizzazione. A tal fine devono essere individuati presso la Casa comunale almeno due locali idonei, uno per i gruppi di maggioranza e uno per i gruppi di opposizione.

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ART.18 Conferenza dei capigruppo

E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente del Consiglio che la convoca e la presiede e dai Capigruppo consiliari. Essa si riunisce per organizzare, coordinare e calendarizzare i lavori del Consiglio Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo esprime pareri su richieste da avanzare alla Giunta al fine di assicurare ai Gruppi e ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento e all’espletamento del loro mandato.

Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati possono, durante le sedute della Conferenza, informare i Capigruppo su questioni, situazioni ed aspetti inerenti lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

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ART.19 Giunta comunale

La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso fra un minimo di sei ed un massimo di dieci, di cui uno assume le funzioni di vice sindaco, su nomina del Sindaco.

Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto.

La giunta deve periodicamente e, comunque, almeno ogni 6 mesi incontrare i capigruppo di opposizione per un proficuo scambio di idee e di progetti sulle problematiche più rilevanti di tipo amministrativo.

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ART.20 Nomina e revoca

Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il vice sindaco e gli altri componenti della Giunta sono presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

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ART.21 Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da trattare.

Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità della stessa.

La giunta è validamente costituita con la presenza di almeno 5 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale delle adunanze, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi per lui presiede la seduta.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

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ART.22 Competenza della giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, direttivi o apicali.

La Giunta autorizza l’introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie e conferisce i relativi incarichi di difesa dell’Ente, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio.

Il Sindaco e/o il legale rappresentante legale dell'ente, su proposta del Responsabile degli Affari Legali, autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie.

Il Responsabile degli Affari Legali conferisce mediante atto determinativo, con relativo impegno spesa, i relativi incarichi di difesa dell'ente qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di giudizio nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari
(entrambi i capoversi in grassetto sono stati modificati con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n.23 del 15/04/2014)

La Giunta nomina i componenti delle commissioni per l’appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto dalla legge e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’Ente. Indica, inoltre, individuandolo tra soggetti diversi dai componenti le dette commissioni, il dirigente, direttivo o apicale, che provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

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ART.23 Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

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ART.24 Attribuzioni

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività comunale.

Il conferimento delle deleghe e la revoca delle stesse deve essere comunicati al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicati all’albo pretorio.

Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione degli atti.

In particolare il Sindaco:

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale allorquando sia stata formulata specifica richiesta o interrogazione.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

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