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Organismi di Partecipazione

Pari Opportunitá

Associazionismo

Partecipazione dei cittadini

Aggiornato mercoledì 29 marzo 2023
Lo Statuto del Comune di Pagani - TITOLO III

Articolo 25: Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere e le prerogative previste dal presente titolo.

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Articolo 26: Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e dell’atto costitutivo e comunichi il nominativo del legale rappresentante.

Il Comune istituisce albi delle associazioni registrate, distinti in relazione alle finalità perseguite, e verifica costantemente il sussistere dei requisiti richiesti dalla legge.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

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Articolo 27: Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione regolarmente inserita in uno degli albi comunali ha diritto di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all’ente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

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Articolo 28: Contributi alle associazioni

Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni strutture, beni o servizi in modo gratuito da destinarsi esclusivamente allo svolgimento dell’attività associativa.

La Giunta comunale, pur privilegiando gli interventi di cui al precedente comma, può erogare alle associazioni contributi economici finalizzati alla realizzazione di rilevanti iniziative di crescita sociale, economica e culturale della comunità che attengono agli indirizzi programmatici approvati in Consiglio Comunale.

La modalità di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente e di erogazione dei contributi sono stabilite in appositi albi regionali in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in natura o denaro dall’ente devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego a trasmetterlo all’ente.

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Articolo 29: Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano sotto l’aspetto infortunistico.

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Articolo 30: Consultazioni popolari

I Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini e li chiama ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l’attuazione, sia attraverso gli istituti previsti dal presente titolo e sia mediante strumenti che consentono di conoscere l’orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche relative ad ambiti di intervento di carattere peculiare.

A tal fine il Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari e la Giunta devono promuovere periodiche audizioni delle forze economiche e produttive e dei soggetti sociali operanti sul territorio che possano contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, a ricercare le soluzioni più appropriate e rappresentatività.

Il Comune, inoltre, dispone forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all’interno della struttura amministrativa comunale o ricorrendo all’apporto di professionalità esterne, al fine di conseguire la migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità.

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Articolo 31: Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni deve avvenire con precisi elementi di identificazione dei soggetti sottoscrittori in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l’organi competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 600 persone, ciascun consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro 20 giorni.

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Articolo 32: Proposte

Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

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Articolo 33: Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa purché ne abbia uno specifico interesse.

La risposta deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

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Articolo 34: Registro delle petizioni, delle proposte e delle istanze

L’Ufficio “Relazioni con il pubblico” provvede alla raccolta delle istanze, delle petizioni e delle proposte pervenute agli organi comunali e inserisce in un apposito registro i loro estremi, l’iter di esame delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

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Articolo 35: Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, istituisce il “Consiglio comunale dei ragazzi”.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

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Articolo 36: Comitato per la pace

Il Comune promuove l’istituzione del Comitato per la pace.

I compiti e le funzioni saranno disciplinati da apposito regolamento.

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Articolo 37: Forum dei giovani

È istituito il Forum dei giovani, organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche.

Il regolamento ne specifica i compiti, i poteri e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.

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Articolo 38: Comitato per la legalità e la sicurezza urbana

È istituito il Comitato per la legalità, cui è assegnato una competenza specifica in materia di diffusione, specialmente tra i giovani, della cultura della legalità nelle sue diverse forme.

Il Comitato promuoverà tutte le attività di studio, di osservazione e di ricerca che riterrà opportune per le finalità suindicate, con particolare attenzione alla prevenzione e al controllo dei fenomeni estorsivi ed alla diffusione di azioni tese ad una maggiore sicurezza urbana.

I compenenti del Comitato, scelti tra rappresentanti di indiscussa moralità di tutte le categorie sociali, economiche, religiose ed altre, sono nominati dal Sindaco.

Il Presidente del Forum dei giovani fa parte di diritto del Comitato.

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Articolo 39: Referendum

I referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività sono rivolti a coordinare gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali.

Sono ammessi i referendum consultivi, abrogativi e propositivi.

Non possono essere oggetto di referendum abrogativi e propositivi le seguenti materie:

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Articolo 40: Procedimento

I referendum sono indetti dal Sindaco quando lo richieda almeno l’8% (otto per cento) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o, nel caso di referendum consultivi, su richiesta del Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco.

Quando la proposta comporti l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o la revoca di atti amministrativi a contenuto generale, esse devono essere puntualmente indicate.

Una Commissione Consiliare, istituita all’inizio della legislatura, composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari e presieduta da un componenti dei gruppi di opposizione, esamina le istanze di indizione di referendum consultivi, abrogativi, e propositivi entro 30 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non configga con il residuale ordinamento locale, con gli altri atti generali del Comune e non sia contraria ai principi e alle norme di legge e non comporti maggiori oneri finanziari. In caso di esito negativo dell’esame, purché congruamente motivato, il Presidente della Commissione lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

I promotori dei referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare.

Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

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Articolo 41: Svolgimento del referendum

I referendum sono indetti tra il 10 aprile e il 10 giugno o fra il 10 settembre e il 10 novembre di ogni anno e non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Non è consentita lo svolgimento di più di una consultazione referendaria in un anno.

La Giunta costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso lo svolgimento del procedimento elettorale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le modalità e i termini di raccolta delle firme, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e gli altri aspetti relativi alla consultazione referendaria sono disciplinati da apposito regolamento.

La Commissione consiliare referendaria esamina gli accertamenti eseguiti dall’ufficio, verifica la validità della consultazione e ne proclama il risultato.

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Articolo 42: Determinazione degli organi comunali

Gli organi del comune, ciascuno per le rispettive competenze, devono adottare i provvedimenti necessari e consequenziali al risultato referendario entro 60 giorni dalla sua proclamazione.

Nell’ipotesi di referendum consultivo, qualora la proposta sia stata approvata, il Sindaco deve proporre al Consiglio comunale deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto al referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.

La deliberazione sarà validamente assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

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Articolo 43: Sospensione e revoca del referendum

Il Sindaco, sentita l’apposita commissione e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:

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Articolo 44: Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e nel giudizio instaurato il Comune è liticonsorte necessario. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall’elettore.

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Articolo 45: Diritto di accesso agli atti

I cittadini, singoli o associati, hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali per la parte afferente all’attività dell’ente Comune.

Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che per esplicita disposizione legislativa dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei termini stabiliti dal vigente regolamento.

I cittadini, inoltre, hanno diritto al rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

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Articolo 46: Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all’interessato.

I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande e progetti e, altres^, alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

L’informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti previsti dalla legge e da apposito regolamento.

I conferimenti di contributi ad enti e associazioni o a privati devono essere pubblicizzati mediante affissione all’Albo pretorio.

Il regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo e prevede, altresì, l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio Stampa, organo di pubblicizzazione e di informazione sugli atti e sulle attività promosse dagli organi istituzionali.

È istituito il Bollettino di informazione comunale, utile strumento di pubblicizzazione e di diffusione delle attività amministrative svolte dagli organi istituzionali. L’Ufficio Stampa ne curerà la redazione e la propagazione avvalendosi delle attrezzature e dei mezzi economici che saranno appositamente destinati a tale iniziativa.

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Articolo 47: Istituzione

È istituito l’ufficio del Difensore civico comunale.

Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

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Articolo 48: Elezione del Difensore civico

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Se dopo le tre votazioni non viene raggiunta la suddetta maggioranza, il difensore civico sarà eletto direttamente dal popolo.

Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che diano maggiori garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa.

Il difensore civico deve essere nominato tra i cittadini che presentino uno dei seguenti titoli:

Sarà istituito presso il Comune un apposito albo formato dai cittadini in possesso dei suddetti requisiti che abbiano fatto richiesta di iscrizione.

Il Consiglio comunale eleggerà il Difensore civico scegliendolo dall’apposito albo.

Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali.

Nell’ipotesi di elezione popolare, la presentazione delle candidature da parte degli interessati, purché già iscritti nell’albo di cui sopra, avviene a seguito di avviso del Sindaco pubblicato all’Albo pretorio e su almeno due quotidiani.

Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sui quotidiani di cui sopra.

La validità delle candidature sarà stabilita dalla Commissione Elettorale Comunale.

Prima di assumere le funzioni il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere al mandato ricevuto nel rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini e si impegna a non candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali ed europee nel corso del suo mandato e a quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato rieletto.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni e non può essere rieletto.

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Articolo 49: Cessazione dalla carica

Il Difensore Civico decade dalla carica in seguito a provvedimento motivato del Consiglio Comunale assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti, quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

Il Difensore civico cessa, altresì, dalla carica allorquando rassegni le dimissioni.

In caso di dimissioni irrevocabili, il Consiglio comunale ne prende atto e provvede ad eleggere il successore entro 60 giorni.

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Articolo 50: Funzioni

Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune e presso le istituzioni, gli enti e le aziende da essa dipendenti allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei cittadini italiani e stranieri.

Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e i propri interessi nelle forme di legge.

Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni a settimana.

Il Difensore civico esercita, altresì, il controllo delle deliberazioni di giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunziate secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

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Articolo 51: Facoltà e prerogative

Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

Il difensore civico risponde per iscritto entro 30 giorni l’esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità e i ritardi riscontrati.

Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

È facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e dell’andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

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Articolo 52: Modalità di intervento

Il difensore civico può inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali e può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell’Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità.

Le motivazioni dei provvedimenti amministrativi devono dare specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del difensore civico.

L’omissione, il rifiuto e il ritardo di un atto a seguito di sollecito scritto del difensore civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell’ufficio.

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Articolo 53: Rapporti con gli organi istituzionali

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico presenta al consiglio comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

Il Difensore civico può, si propria iniziativa, trasmettere in ogni momento relazioni al Consiglio comunale su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione; deve, altresì, essere sentito dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari, sia su sua iniziativa e sia su iniziative dei predetti organi.

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Articolo 54: Ufficio e mezzi

Il Difensore civico ha sede presso la Casa Comunale e si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, del personale, dei locali e dei mezzi assegnatigli con deliberazione di Giunta.

Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del Bilancio Comunale e verrà impegnata e liquidata attraverso l’istituzione di apposito capitolo di spesa.

L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate a Difensore civico che ne diviene consegnatario.

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Articolo 55: Indennità di carica

Al Difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.