L´Albo Pretorio é lo spazio dedicato all´affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica.
Il legislatore con la Legge N. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l´obiettivo di modernizzare l´azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha ritenuto opportuno intervenire per aggiornare i modelli tecnici, contenutistici e organizzativi cui le amministrazioni devono fare riferimento per rendere il sito web il vero e proprio front office dell´ente, non solo strumento di trasparenza totale, ma anche occasione per riorganizzare in modo piú razionale i procedimenti e migliorare la qualitá dei servizi offerti.
L´art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha sancito che "a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicitá legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e che il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicitĂ legale".
Con D. L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 5, il termine predetto del 1 gennaio 2010, é stato dapprima posticipato al 1° luglio 2010 e poi , in sede di conversione con la legge 26 febbraio 2010, n.25, ulteriormente posticipato al 1° gennaio 2011.
Gli atti saranno pubblicati per intero, tenendo conto della normativa sulla privacy (d.lgs.196/2003) e della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, n. 17 del 19 aprile 2007.
Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile pubblicare allegati di tipologia o dimensioni particolari, gli stessi saranno consultabili direttamente presso l´ufficio che ha emesso l´atto.
Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un certo numero di giorni, stabilito dalla legge (per esempio: deliberazioni e determinazioni: 15 giorni, pubblicazioni di matrimonio: 8 giorni, ecc).
Scaduto il periodo, il documento viene tolto dall´albo.
Una serie di atti, tuttavia, rimarranno consultabili sul sito, in altra sezione, anche dopo la fine del periodo di pubblicazione (es. deliberazioni).