IL MESSO COMUNALE
La vecchia legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzione al messo comunale sia per quanto riguardava i requisiti richiesti per ricoprire il posto che le modalità di nomina e le funzioni.
In particolare l'articolo 273 del T.U. 383/1934 stabiliva, tra l'altro, che la nomina doveva essere approvata con decreto del Prefetto. Questa disposizione e le norme previgenti all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali sono state abrogate (v. art. 64 , comma 1, lettera c), della legge 142/90 e art. 274, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267). La materia è oggi di competenza degli enti locali che sono tenuti a disciplinare interamente l'istituto, fermo restando che non sussiste più l'obbligo della nomina prefettizia e che i dipendenti ai quali viene attribuita la qualifica di messo comunale devono possedere i requisiti richiesti dalla norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti (articoli 336 e seguenti codice penale) dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni).
Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale:
- articolo 323, abuso d'ufficio;
- articolo 324, interesse privato in atti d'ufficio;
- articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio;
- articolo 327, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità;
- articolo 328, rifiuto od omissione atti d'ufficio;
- articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.
Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.