Il messo può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi nell'ambito del territorio comunale, non a caso questa forma di notificazione è anche detta "a luogo libero". La norma consente di effettuare la notifica in luogo diverso della residenza, domicilio o dimora. In altri termini, si può procedere alla notificazione ovunque venga reperito il destinatario purché nell'ambito del territorio comunale (ad es.: casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc.).
Pur dovendo considerare la procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. la forma migliore di notifica, e quindi da preferire in quanto porta a diretta conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto che lo riguarda, il messo non è tenuto a girare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in tale forma.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in mani proprie. In tal caso il messo da atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni) nella relazione di notificazione.
La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituito unitamente all'originale alla parte od ufficio richiedente.
L'articolo 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l'abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve quindi accertare, anche anagraficamente e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residente nel comune. Quando la residenza è nota il messo deve eseguirla in detto luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della notificazione.
Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), il messo effettua la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia od addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace.
Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:
- è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;
- la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o di addetto alla casa, ufficio od azienda;
- sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi. Pur non prevedendo la norma per le persone legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) il requisito della effettiva convivenza è opportuno, stante al riguardo l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto venga consegnato a famigliare convivente;
- vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze. Il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze del destinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietario della casa in cui abita;
- per addetto all'ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell'ufficio od azienda sempre che l'ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi;
- nella relata di notifica in caso di consegna dell'atto a terzi vanno sempre indicati il luogo della consegna e le generalità del consegnatario ed il suo rapporto di parentela, convivenza o subordinazione con il destinatario;
- la persona a cui si consegna l'atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace. Non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica e semplici domande o scambio di parole che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni o sia infermo di mente od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere;
In mancanza delle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l'atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci - la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
Si sottolinea, poi, che il portiere od il vicino di devono sottoscrivere ricevuta dell'avvenuta consegna per cui se questi sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà essere effettuata.
Infine l'art. 139 c.p.c. contempla il caso del destinatario che vive abitualmente a bordo di una nave mercantile. Ricorrendo tale ipotesi, se non è possibile eseguire la notifica in mani proprie, l'atto può essere consegnato al capitano della nave o a chi ne fa le veci osservando la formalità della busta sigillata come sopra precisato.
Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.
E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.
La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.
La procedura da osservare è la seguente:
- affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile precisare che per "porta" si intende l'accesso all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso da terzi.
Sotto l'aspetto strettamente operativo, si ritiene opportuno sintetizzare come segue le varie fasi in cui si articola la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
- il messo, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioni assunte - la residenza, dimora o domicilio del destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra persona idonea a ricevere l'atto.
- il messo affigge, nei modi sopra precisati, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda avviso che depositerà l'atto nella casa comunale.
- il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l'invio di lettera raccomandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del deposito nella casa comunale.
L'articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E', pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio.
Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi) in base:
- ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed interessi della persona;
- ad un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere volontario se liberamente espresso dal soggetto o necessario se imposto dalla legge come ad esempio nei casi previsti dall'articolo 45 c.c. (domicilio del minore, presso il genitore con il quale convive - interdetto presso il tutore, ecc.)
La notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l'elezione di domicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato.
Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale.
L'elezione ai sensi dell'articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata.
Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritiene si possa procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. quando il destinatario:
- ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltre al luogo sia identificata con esattezza anche la persona del domiciliatario non risultando, secondo certa dottrina, possibile la notificazione a persona diversa (ad esempio famigliare del domiciliatario, ecc).
- ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua quale domiciliatario il capo pro-tempore dell'ufficio.
Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:
- se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
- se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;
- se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.
A norma dell'articolo 4 della legge 53/94 a decorrere dall'1.7.1994 se il domiciliatario è un avvocato, od un procuratore legale, iscritto all'albo, la notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. può essere eseguita da avvocato o procuratore munito di mandato alle liti che sia autorizzato dal consiglio dell'ordine.
Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti due circostanze:
- il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;
- è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.
Quando non è possibile effettuare la notifica all'estero in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 (l'articolo 30 dispone, tra l'altro, che: "L'autorità consolare provvede direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni" e trasmette gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente - l'articolo 75 prevede poi che "Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri .”) la stessa avviene nel modo seguente:
- l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata;
- altra copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
La copia dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 disposizione di attuazione c.p.c.,, non modificato dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è consegnata al pubblico ministero unitamente ad una nota contenente:
- l'indicazione del soggetto e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione,
- il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
- la natura dell'atto notificato;
- il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Si ritiene che la copia dell'atto da consegnare al pubblico ministero debba essere racchiusa in busta sigillata trascrivendo all'esterno della stessa solamente il numero cronologico della notificazione. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all'esame.
A termine dell'ultimo comma dell'articolo 143 c.p.c. la notificazione effettuata in base all'articolo 142 si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (spedizione atto al destinatario per mezzo della posta con raccomandata, consegna altra copia al pubblico ministero) e, ove queste non avvengano tutte nello steso tempo, a quello in cui è stata compiuta l'ultima delle formalità prescritte.
Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell'art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell'atto in busta che si provvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Il messo può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario.
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.
Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Le leggi speciali alle quali fare riferimento sono il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 11 e 52) e successive modificazioni nonché la legge 3 aprile 1979, n. 103 (art. 10). Le norme anzidette prevedono, in sostanza, che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzioni e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali od ad arbitri devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua nella loro sede, cioè nella sede legale, amministrativa, nell'ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.
La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.
Per le notificazioni alle società bisogna distinguere tra società di capitali e società di persone. Per le società di capitali la notificazione deve essere effettuate al soggetto che ne ha la legale rappresentanza (presidente, consigliere delegato, amministratore unico).
Per le società di persone, e quelle non aventi personalità giuridica, le associazioni ed i comitati occorre distinguere se queste sono iscritte nel registro delle imprese e se è stata pubblicata la nomina dei soci o se questo non è stato fatto. Nel primo caso l'atto deve essere notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza, nel secondo caso, stante la solidarietà tra i soci, l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi, dovendosi desumere che ad ognuno spetti l'amministrazione e la rappresentanza.
Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143.
Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attività di servizio e non sia possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Per militare in attività di servizio si intende l'appartenente ai corpi militarizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per mobilitazione. Si ritiene che anche nel caso contemplato dal presente articolo per la consegna al pubblico ministero debba essere osservata la formalità della busta.