La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.
Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).
Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza.
La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare.
Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi:
Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.
La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:
La relazione è datata e sottoscritta dal messo.
Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo.
Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza è stata abrogata.
La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo.
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente. Si deve sottolineare il fatto che il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica.
Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario.
Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l'idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.).
Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l'articolo 147 del c.p.c. prevede che le notifiche vengano effettuate in orari così determinati:
Pur non considerando tali termini perentori è opportuno vengano rispettati dal messo al fin di evitare l'insorgere di contenziosi e problematiche di qualunque genere.
Gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comuni e delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogati dall'articolo 64 della legge 142/90.
In considerazione di tale fatto molti comuni, con motivazioni diverse, hanno richiesto, in misura variabile, un rimborso sulle spese sostenute per le notificazioni effettuate per conto di terzi creando in tal modo situazioni diversificate e di generale incertezza.
La questione è stata risolta dalle disposizioni introdotte con l'articolo 10 della 3 agosto 1999, n. 265.
Questa norma - dopo aver premesso che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge - dispone che: "Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze."
La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza semestrale alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.
La notificazione a persona diversa dal destinatario è stata oggetto di particolare attenzione nella formulazione delle modifiche introdotte con il più volte citato D. Lgs. 196/2003.
E', infatti, con la consegna dell'atto non in mani proprie dell'interessato che si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano.
Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy seppur sintetiche risultano precise e rigorose (v. articolo 137 c.p.c., commi III e IV).
Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato (ad esempio: consegna a persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio, azienda, portiere, vicino di casa, capitano della nave, ecc.) la procedura da osservare è la seguente: