(Allegato alla Delibera di C.C. n.33 del 10.10.2006 e come modificato e integrato con deliberazione consiliare n.15 del 11.04.2007)
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi, altre utilità economiche e patrocinio a favore di associazioni , enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni.
I contributi , le altre utilità economiche e il patrocinio possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti di previsione di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
Destinatari dei benefici, secondo la distinzione tra contributo , altre utilità economiche e patrocinio di cui ai successivi articoli, sono:
Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti di cui al precedente articolo che svolgono attività senza scopo di lucro.
L'attività svolta e l'iniziativa oggetto della richiesta non devono essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume nonché alla legge.
La richiesta di beneficio deve riguardare i seguenti settori di intervento:
culturale, turistico, ricreativo, sportivo, scolastico-educativo, socio-assistenziale, tutela ambientale.
Nell'ambito dei settori di cui al comma precedente verrà data priorità ad iniziative legate alla promozione e sviluppo del territorio sotto tutti gli aspetti, ad attività di studio e di ricerca, iniziative finalizzate alla crescita del pluralismo sportivo, attività di sviluppo di programmi di intervento socio-assistenziale e di volontariato a favore della comunità locale.
Il beneficio assume la forma di contributo quando l'erogazione economica è diretta ed è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute e, comunque, secondo le priorità di cui all'articolo 3.
Il contributo, in ogni caso, non potrà mai essere superiore al 50% del costo complessivo dell'iniziativa e l'erogazione avverrà soltanto sulla base della documentazione da presentarsi a consuntivo.
É possibile corrispondere, prima della presentazione del consuntivo, un acconto in misura non superiore al 30% della somma concessa.
La concessione di contributo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
Possono accedere al contributo di cui al precedente articolo 4 esclusivamente le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale , le ONLUS iscritte all'Anagrafe del Ministero delle Finanze o che comunque abbiano comunicato alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze le attività svolte, le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e le Associazioni sportive affiliate ad una delle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le Associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive iscritte nell'Albo comunale.
Le Associazioni di cui al precedente articolo, per accedere ai contributi, devono essere , comunque, iscritte all'Albo comunale.
L'Albo comunale delle associazioni è distinto per categorie di forme associative e per tipologia di attività svolte.
Per l'iscrizione nell'Albo comunale le associazioni interessate devono presentare apposita istanza , con indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia di attività svolta, debitamente corredata dei seguenti documenti:
Sull'inserimento nell'Albo, entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione,determina con proprio atto monocratico il responsabile della Segreteria generale.
Le associazioni iscritte all'Albo devono produrre nel mese di gennaio di ogni anno una dettagliata relazione delle attività svolte con relativo rendiconto, pena la cancellazione dall'Albo.
I soggetti di cui al precedente articolo , per accedere a contributo, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco corredata della seguente documentazione:
Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per la realizzazione dell'iniziativa.
Le domande di sovvenzione per le iniziative a carattere continuativo devono pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa.
Tali termini sono perentori, pena il non accoglimento , senza bisogno di alcuna istruttoria.
Il responsabile della Segreteria generale procede all'istruttoria della domanda , verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi della iniziativa.
Il responsabile di settore competente , all'esito positivo dell'istruttoria, determina la concessione del contributo.
La liquidazione avverrà con determinazione dirigenziale, utilizzando l'impegno spesa assunto con determinazione di concessione, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del rappresentante legale dell'Associazione, attestante l'avvenuta effettuazione dell'iniziativa , nonché rendicontazione delle entrate e delle spese.
Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da erogare, in ogni caso non superiore al 50% del costo complessivo dell'iniziativa, le voci di spesa ammissibili sono quelle di seguito riportate:
Spese ammissibili | % su importo di progetto |
---|---|
spese di viaggio | 3% |
spese affitto locali | 5% |
spese Assicurazioni | 5% |
materiale di cancelleria | 3% |
Addobbi, allestimenti, amplificazioni, luci | 14% |
materiale pubblicitario | 10% |
spese di pubblicità | 10% |
spese materiali vari secondo la specifica iniziativa ( abbigliamento, targhe, coppe…) | 20% |
La Giunta comunale puó promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative utili e meritorie, connesse comunque agli interessi della collettivitá o diffusi nella comunitálocale, di persone e forme associative e partecipative diverse da quelle specificate nel precedente articolo 5.
L´attribuzione del contributo é nella competenza della Giunta comunale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e sulla base dell´istruttoria del responsabile di cui all´articolo 8, che dovrá dtereminare le spese ammissibili secondo la disciplina di cui all´articolo 9 e, quindi, l´importo del contributo
L´effettiva liquidazione avverrá con determinazione dirigenziale, sulla base della prenotazione di impegno assunta con deliberazione giuntale, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietá a firma della persona interessata o rappresentante legale, attestante l´avvenuta effettuazione dell´iniziativa, nonché rendicontazione delle entrate e delle spese. (Articolo introdotto con deliberazione consiliare n.15 dell´11/04/2007)
Sono considerate altre utilità economiche la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune.
L'uso di tali beni è disposto, con deliberazione giuntale, su domanda dei soggetti di cui all'art. 3 alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività e/o iniziativa oggetto della richiesta, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
Beni mobili : tale utilizzo può essere ricorrente od occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità e compatibilmente con le attività programmate dal Comune;
Beni immobili: in casi eccezionali, qualora l'iniziativa oggetto della richiesta rappresenti finalità di interesse pubblico o costituisca un'utilità per l'Amministrazione comunale, la Giunta, con proprio atto, può concedere l'uso gratuito o agevolato dei beni immobili di proprietà comunale.
Ai soggetti di cui all'art. 3 può essere concesso dalla Giunta il patrocinio per le iniziative :
La concessione di patrocinio prevede l'affissione gratuita dei manifesti di pubblicità dell'evento.
Per motivate esigenze , il patrocinio può prevedere anche l'uso gratuito di sale comunali.
I soggetti interessati devono presentare istanza al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'evento . La domanda deve essere corredata dalla descrizione dell'iniziativa e le finalità della stessa.
La concessione del patrocinio comporta in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la seguente dicitura: Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale diPagani.
La concessione dei benefici di cui al presente regolamento avviene con determinazione e deliberazione , come specificato negli articoli precedenti, sulla base dell'istruttoria di competenze del responsabile della Segreteria generale, anche con riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Ogni istanza deve essere esaminata e va comunque riscontrata anche nel caso di esito negativo.
I soggetti beneficiari vanno iscritti , a cura del responsabile della Segreteria generale, nell'apposito albo istituito con deliberazione giuntale.
L'albo è pubblico ed è reso noto anche con pubblicazione sul sito dell'ente.
Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico, presso l'URP ed è pubblicato sul sito dell'ente.
Il presente regolamento entra in vigore trascorsi trenta 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.
Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nel caso di convenzioni stipulate con soggetti di cui all'articolo 3 attualmente in vigore, fino alla loro naturale scadenza, non si applicano le disposizioni del presente regolamento.