Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Nello specifico, con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 entrano in vigore, dal 24 dicembre al 6 gennaio, specifiche restrizioni agli spostamenti valide su tutto il territorio nazionale. Tali limitazioni variano tra le giornate festive e prefestive, e i giorni feriali, e prevedono alcune deroghe.
Il provvedimento introduce, inoltre, un nuovo contributo economico per sostenere i ristoratori.
Ecco tutte le misure introdotte dal decreto-legge 172/2020 per Natale e Capodanno:
1. Dal 21 dicembre al 6 gennaio – sono vietati tutti gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, salvo che per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non è possibile raggiungere le seconde case situate fuori regione.
2. Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 – sono vietati tutti gli spostamenti, sia all’interno del proprio Comune che tra Comuni, Regioni e province autonome. E’ consentito spostarsi solo per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
3.Deroghe al divieto di spostamento dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio: – dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito fare visita ad amici o parenti, all’interno della propria Regione, una sola volta al giorno e presso una sola abitazione, in massimo 2 persone, eventualmente accompagnate da figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi; – è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione; – l’attività sportiva è permessa all’aperto, ma solo in forma individuale.
4. Chiusura negozi, centri estetici, bar e ristoranti dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio – possono effettuare solo attività di ristorazione con asporto, fino alle 22.00, e consegne a domicilio, senza limiti di orario.
5. Apertura supermercati, farmacie e altre attività dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio – possono restare aperti supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità , farmacie e parafarmacie, librerie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri e altre attività indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm 3 dicembre 2020.
6. Nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 – è possibile spostarsi all’interno del proprio Comune dalle 5.00 alle 22.00. Sono vietati gli spostamenti verso altri Comuni, Regioni e province autonome, salvo che per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
7. Deroghe al divieto di spostamento dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio: – dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito lo spostamento dai Comuni fino a 5mila abitanti verso altre località situate entro 30 Km di distanza, eccetto che verso i Comuni capoluoghi di provincia; – dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è possibile recarsi a fare visita ad amici e parenti all’interno della propria regione, in massimo 2 persone, una volta al giorno e presso una sola abitazione. E’ consentito portare con se figli minori di 14 anni e persone conviventi con disabilità o non autosufficienti, che sono esclusi dal conteggio.
8. Chiusura Bar e Ristoranti dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio – possono effettuare solo attività di ristorazione con asporto, fino alle ore 22.00, e con consegna a domicilio, senza restrizioni di orario.
9. Apertura Negozi dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio – tutti i negozi possono restare aperti fino alle ore 21.00;
10. nuovo bonus per le attività di ristorazione – è riconosciuto un contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti delle disposizioni anti contagio da Covid, erogato a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo concesso dal decreto Rilancio e non lo hanno restituito.