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Aggiornato giovedì 17 marzo 2022
Legge n. 18 del 04 marzo o 2022 (GU. Serie Generale n. 56 del 08-03-2022)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.56 del 8 marzo è stato pubblicata la Legge n.18 del 4 marzo 2022 - in vigore dal 9/3.

Queste le novità principali introdotte dalla legge, in vigore dal 9 marzo 2022:

- somministrazione di cibi e bevande nei locali, stadi, teatri, ecc: a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive;

- durata del green pass: in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Di fatto, si elimina il limite attuale dei 6 mesi di validità dall'ultima dose (solo per chi, però, ha effettuato il richiamo). Inoltre:

- a chi ha contratto il Covid-19 oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciato il green pass con validità 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;

- a chi ha contratto il Covid-19 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciato il green pass con validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Per saperne di più


Legge n. 18 del 04 Marzo 2022