Ordinanza Regionale n.4 del 31/10/2022 (Conferma dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle strutture sanitarie )
La Regione Campania ha disposto la conferma dell'obbligo delle mascherine per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa.
L'ordinanza n. 4 del 31 ottobre 2022 entra in vigore dal 1 novembre.
La forte campagna di vaccinazione sviluppatasi grazie al senso di responsabilità dei cittadini - dichiara il Presidente Vincenzo De Luca - ha contenuto enormemente la situazione epidemica.
Ma il permanere di livelli di contagio non marginali obbliga alla prudenza, in modo particolare rispetto a pazienti e fasce deboli negli ospedali e nelle Rsa
I punti del dispositivo dell'Ordinanza:
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1 novembre al 30 novembre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Detto obbligo si estende al personale, agli addetti, agli utenti e ai visitatori.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
2.1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2.2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. A tutti i cittadini è raccomandato di utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati al precedente punto 1. all’interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art. 4, comma 7, del Decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con un’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata