Ordinanza Regionale n.7 del 10/03/2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.
L'ordinanza dispone:
Con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.
Ccon decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal Dpcm del 2 marzo 2021.
Nell'ordinanza, inoltre, si raccomanda ancora una volta alla popolazione, di evitare assembramenti e ai datori di lavori pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile.