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Aggiornato venerdì 7 giugno 2024
Come si vota per il Parlamento Europeo

L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore diverso a seconda della propria circoscrizione elettorale, tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta.

Per la Circoscrizione IV° - Italia Meridionale la scheda elettorale è di colore ARANCIONE.

L’elettore ha a disposizione una sola scheda , che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse.

L’ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall’ufficio elettorale circoscrizionale.

Si possono esprimere al massimo 3 preferenze per candidati che appartengono alla lista prescelta (NON è ammesso il voto disgiunto).

Se si esprime più di una preferenza, devono essere indicati/e candidati/e di sesso diverso, ad esempio:

In caso di mancato rispetto delle "preferenze di genere", verranno annullate le preferenze successive alla prima. (art.14, primo comma, della legge n.18/79).

Si può anche votare solo la lista, senza esprimere preferenze: in quel caso il voto andrà solo alla lista e nessuno dei candidati (nemmeno il capolista) riceverà preferenze.

Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni (ai sensi dell’art. 12, nono comma) può essere espressa una sola preferenza (L. 18/1979, art. 14).

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.

In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.

L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U. n.361/57).