Articolo 31 (modificato con D.Lgs n.97 del 25.05.2016) "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile
Controlli interni di regolarità amministrativa
Nuovo Regolamento del sistema integrato dei controlli interni (approvato con Delibera di C.C. n.65 del 22/11/2019)