Regolamento disciplinante le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione popolare (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10.04.2002)
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione popolare previsti dal Titolo III dello Statuto Comunale.
In particolare sono disciplinate le modalità di svolgimento delle forme di partecipazione popolare di seguito elencate:
Fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, tutti i diritti previsti dal presente regolamento sono esercitati dai cittadini residenti nel territorio comunale, dai congiunti, anche se non residenti, di quei cittadini residenti che per motivi di salute, di età o di istruzione siano impossibilitati ad esercitarli da questi espressamente delegati mediante autocertificazione comprovante lo stato di impossibilità o impedimento.
I diritti di partecipazione popolare possono essere altresì esercitati anche dai cittadini non residenti che producano autocertificazione nella quale dichiarino: di esercitare la propria attività di lavoro o di studio nel Comune di Pagani, indicando:
Le petizioni di cui all'art. 31 dello Statuto dei Comune, sottoscritte da almeno venti persone contengono precisi elementi di identificazione nonché l'indirizzo dei firmatari ed indicano con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta e il recapito delle medesime. Su richiesta, una delegazione di queste persone è sentita dagli organi di cui al comma 4.
Le petizioni sono presentate o spedite a mezzo raccomandata A.R. in carta libera all' Ufficio relazioni con il pubblico o al Protocollo Generale, che provvede ai rilascio di ricevuta se presentate a mano, a protocollarle, e a trasmetterle al Sindaco, il quale, entro 20 giorni, le assegna al Dirigente dei settore competente alla istruttoria ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale, all'Assessore al ramo, al Presidente del Consiglio ed alla Commissione consiliare competente.
Le petizioni sottoscritte da almeno trecento persone devono recare le generalità complete di almeno due promotori i quali devono attestare mediante autocertificazione l'autenticità delle firme apposte conservando elenco dei sottoscrittori, se la petizione è sottoscritta da almeno seicento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale da tenersi entro venti giorni.
Alle petizioni viene data risposta scritta dal Sindaco, dall'Assessore oppure dal Presidente dei Consiglio, sentita la Commissione competente in materia, entro il termine di trenta giorni previsti dal citato art,31 dello Statuto dei Comune di Pagani, che decorrono dallo scadere dei venti giorni previsti dal comma 2.
Copia dei testo della petizione e della relativa risposta viene pubblicizzata sul sito ufficiale dei Comune di Pagani ed affissa negli appositi spazi e comunque divulgata in modo da consentirne la conoscenza a tutti i cittadini che risiedono nel territorio comunale.
L'Ufficio Relazioni con il pubblico cura la tenuta dell'elenco e delle petizioni delle interrogazioni, proposte e istanze presentate all'Amministrazione comunale e delle risposte rese alle medesime per l'accesso degli interessati secondo le modalità stabilite dall'art. 34 dello Statuto Comunale.
Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.
Chiunque, singolo o associato può presentare al Sindaco interrogazioni o istanze per le fìnalità specificate dall'art. 33 dello Statuto, tramite il Protocollo Generale, l'Ufficio relazioni con il pubblico o a mezzo servizi postali con raccomandata A.R..
Le interrogazioni e le istanze, pur sottoscritte dai presentatori, che non contengono l'indicazione dei cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza sono archiviate.
La risposta alle istanze o interrogazioni deve essere adeguatamente motivata ed è sempre dovuta anche se interlocutoria, deve essere fornita in forma scritta entro il termine dì trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo.
A garanzia della trasparenza, tutti i cittadini interessati possono consultare le risposte e le decisioni adottate attraverso la consultazione dei registro di cui all'art. 34 dello Statuto Comunale.
Gli eiettori possono presentare alla Giunta o al Consiglio Comunale, secondo competenza, proposte di deliberazione di iniziativa popolare finalizzate alla promozione di interventi miranti alla tutela di interessi collettivi.
La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 300 richiedenti, è presentata al Protocollo Generale o all'Ufficio relazioni con il pubblico per l'inoltro al Sindaco, il quale, ottenuto i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ( Giunta o Consiglio) e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro venti giorni dalla data di assunzione al protocollo.
Le proposte devono essere chiare e sufficientemente dettagliate, aventi: un oggetto, una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in cui sono enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo. Sono presentate da parte di almeno 300 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e abbiano la residenza nel Comune.
I promotori di iniziative hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed ai bilancio comunale necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
tutti i cittadini interessati a prendere visione delle proposte e dei relativi atti deliberativi possono farlo consultando l'apposito registro istituito a norma dell'art. 34 dello Statuto presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
Il diritto di iniziativa popolare è esteso, per le iniziative riguardanti i servizi pubblici a coloro che, pur risiedendo in altri Comuni, abbiano 18 anni e un rapporto continuativo con il territorio dei Comune di Pagani per ragioni di studio, lavoro o domicilio. 1 residenti in altri Comuni devono autocertificare, il rapporto continuativo con il territorio comunale.
L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni comunicandole per iscritto agli stessi entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo della proposta.
I Referendum consultivi, abrogativi e propositivi sono indetti sulle materie, sulle proposte e sugli atti contemplati dall'art. 39 dello Statuto e secondo le modalità di cui all'art.40 dello Statuto.
I Referendum abrogativi e propositivi non sono ammessi sulle seguenti materie:
Le richieste di Referendum, redatte con chiarezza, da cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comune, sono presentate all'Ufficio Elettorale, che rilascia ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
Per competenza, l´Ufficio elettorale, entro 15 giorni dal ricevimento, consegna la certificazione della iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali e i fogli vidimati ( fogli sui quali verranno raccolte le sottoscrizioni a norma dell'art. 7 comma 1 A ) in unica data (coincidente con quella di consegna), riportanti il testo dei quesito da sottoporre a Referendum, al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
Per quanto attiene alla indizione , svolgimento , procedimento , sospensione e revoca dei referendum si richiama, per la parte non prevista dal presente regolamento, quanto disposto dagli art. 40, 41, 42 e 43 dello Statuto comunale.
I fogli vidimati, contenenti le richieste di Referendum e sottoscritti da coloro che appoggiano la richiesta, devono essere depositati presso l'Ufficio elettorale entro il termine di centoventi giorni dalla vidimazione dei fogli.
Ove entro detto periodo non sia stato raccolto il numero minimo delle firme richieste dallo Statuto, pari all'8%degli iscritti nelle liste elettorali, la stessa proposta di Referendum non può essere ripresentata nel successivo anno.
Le firme, accompagnate dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza dei sottoscrittori, devono essere autenticate, ai sensi di legge.
Non sono ammissibili sottoscrizioni apposte in fogli vidimati per altri Referendum.
L'Ufficio elettorale rilascia, dopo aver accertato il numero dei fogli contenenti le firme, ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
La Commissione Consiliare istituita a norma dell'art. 40 dello Statuto Comunale accerta l'ammissibilità della richiesta di Referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta corredata del verbale redatto dall'ufficio elettorale di cui al successivo art. 9.
La decisione della Commissione di cui ai comma 1 è comunicata entro 5 giorni al Sindaco, al Presidente dei Consiglio e al Segretario Generale. il Sindaco nei successivi 5 giorni dà notizia della dichiarata ammissibilità della proposta al proponente designato a ricevere le comunicazioni dei Comune, invitandolo a presentare a pena di decadenza entro i termini fissati dall'art. 7, il rimanente numero di firme necessarie. Il provvedimento di dichiarata inammissibilità è parimenti comunicato dal Sindaco, entro i successivi 5 giorni, al proponente designato a ricevere le comunicazioni.
Le proposte di referendum, sia quelle ammissibili che quelle inammissibili sono affisse negli appositi spazi (albo , manifesti murali ecc) ed inoltre pubblicate sul sito Ufficiale dei Comune di pagani.
L'Ufficio Elettorale entro 45 giorni dal deposito dei fogli vidimati effettua il riscontro dei numero delle firme verificandone la regolarità e redige un verbale da inviare entro 5 giorni alla commissione Consiliare di cui all'art. 8 unitamente alla proposta di Referendum ed alle firme raccolte. Copie di tale verbale sono contestualmente inviate al Sindaco, al Presidente dei Consiglio e al Segretario Generale.
La Commissione Consiliare entro 30 giorni esamina la documentazione e si pronuncia, sentiti se del caso i proponenti e il Segretario Generale, sulla regolarità e sulla sufficienza delle sottoscrizioni.
La decisione della Commissione Consiliare i è comunicata, entro 5 giorni, al Sindaco, al Presidente dei Consiglio e al Segretario Generale e, tramite il Sindaco, nei successivi 5 giorni, al proponente designato a ricevere le comunicazioni.
Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di una richiesta di Referendum, il Sindaco entro 5 giorni dalla notizia dell'accertamento da parte della Commissione Consiliare comunica il risultato della verifica e l'improcedibilità della richiesta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
Qualora l'insufficienza delle sottoscrizioni sia accertata prima della decorrenza dei termini previsti nell'art. 7 per la raccolta delle firme, i proponenti possono depositare le sottoscrizioni necessarie per il raggiungimento dei numero richiesto fino allo scadere dei termine stesso.
La Commissione Consiliare dichiara motivatamente la inammissibilità della richiesta di Referendum consultivi, abrogativi e propositivi, quando la proposta:
Nel caso di cui alla lettera d) dei comma 1 la Commissione Consiliare può indicare i diversi contenuti dell'iniziativa ammissibili, ove separatamente proposti.
Il Referendum è indetto con decreto dei Sindaco fra il 10 aprile e il 10 giugno o fra il 10 settembre e il 10 novembre per una giornata di sabato, di domenica o festiva infrasettimanale, diversa da quella in cui debbano aver luogo operazioni di voto per l'elezione delle Camere, degli organi elettivi della Regione, della Provincia o del Comune, o Referendum nazionali.
Quando siano presentate più richieste di Referendum, anche di diverso tipo, il loro svolgimento è concentrato in un'unica giornata per ogni semestre solare, compatibilmente con i termini di cui al comma l.
Il decreto di indizione del Referendum è pubblicato sull'organo di stampa del Comune mediante affissione di manifesti murali e ne è data notizia mediante avviso attraverso i più diffusi organi di stampa e radiotelevisivi della città oltre ad essere pubblicato sul Sito Ufficiale dei Comune di Pagani.
Il Comune provvede altresì a pubblicare e a mettere gratuitamente a disposizione degli elettori stampati contenenti il testo completo dei quesito.
La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo dei quesito seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
Possono altresì essere stabilite, con ordinanza dei Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità dei voto espresso dal singolo elettore.
Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali, presso cui sono iscritti ai fine delle elezioni dei Consiglio Comunale. Con deliberazione della Giunta si può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.
In corrispondenza con l'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni.
L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione, dietro presentazione e verifica di un documento di identità, sulla base della lista elettorale di sezione trasmessa all'ufficio, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto per gli eiettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.
Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00.
Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è depositata presso il Comune, a disposizione degli elettori.
L'Ufficio Elettorale di sezione ai fini dei Referendum è composto ( composizione ai sensi delle norme vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum nazionali) da un presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione dei Consiglio Comunale.
L'Ufficio Elettorale centrale ai fini dei Referendum è presieduto da un Membro designato dal Presidente dei Tribunale di Nocera Inferiore ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei decreto di indizione dei Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte dal Dirigente dei Settore AAGG. o da altro Dirigente dallo stesso delegato, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
I componenti degli Uffici Elettorali, che non siano dipendenti comunali in servizio nella giornata in cui si svolgono le operazioni elettorali, hanno diritto ad una indennità stabilita con ordinanza dei Sindaco in misura non superiore a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione dei Consiglio Comunale.
Il Presidente di ciascun Ufficio Elettorale di sezione, completate le operazioni di scrutinio, dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che viene trasmesso con tutti gli atti e le schede di votazione all'Ufficio Elettorale centrale.
L'Ufficio Elettorale centrale, entro 5 giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e trasmette le risultanze alla Commissione consiliare referendaria, che proclama l´esito della consultazione con proprio provvedimento.
La proposta sottoposta a Referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il risultato dei Referendum è pubblicato sull'organo di stampa dei Comune , mediante affissione di manifesti murali, ne è data altresì notizia mediante avviso attraverso i più diffusi organi di stampa e radiotelevisivi della città oltre ad essere pubblicato sul Sito Ufficiale dei Comune di Pagani.
Qualora la proposta sottoposta a Referendum sia stata approvata, gli Organi Comunali, ciascuno per le rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari e consequenziali entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultato.
Nell'ipotesi di Referendum consultivo, qualora la proposta sia stata approvata, il Sindaco deve proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto dei quesito sottoposto a Referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. La deliberazione sarà validamente assunta con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
In caso di contestazioni da parte dei promotori sulla conformità della deliberazione all'avviso espresso dagli elettori, i promotori stessi, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo, possono chiedere che la Commissione Consiliare accerti se la deliberazione sia conforme all'avviso degli elettori.
In caso di giudizio negativo, la Commissione Consiliare dichiara la non conformità e invita l'organo competente a rendere noti i motivi per cui non intende uniformarsi all'avviso degli elettori.
I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:
Gli elettori possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune a tutela di diritti o interessi dei quali è titolare l'intera collettività.
Se l'Ente aderisce all'azione, l'iniziativa dei cittadino elettore viene implicitamente trasformata in impulso all'Amministrazione, che, riconoscendo la propria inerzia, decide di assumere una posizione attiva nel giudizio. In questo caso, se la pronuncia dei Giudice è negativa, le spese processuali cadono a carico dell'Ente.
Se l´Ente non aderisce alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di quest'ultimo.
Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.